Termini di conservazione dei documenti in Europa: verifica gratuita | Arhivix
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Per quanto tempo devo conservarlo?

I termini di conservazione previsti dalla legge per i documenti aziendali in 18 giurisdizioni. Ogni valore è riportato con la norma e l'articolo da cui deriva, così puoi citare la fonte invece di fidarti di noi. Dove non siamo riusciti a confermare una regola, lo diciamo invece di tirare a indovinare.

Italy

6 / 7 tipi di documento confermati

Fatture emesse e ricevute 10 anni

Il termine decorre da

Dieci anni dalla data dell'ultima registrazione contabile in cui la fattura è recepita, quindi in pratica dalla chiusura dell'esercizio in cui la fattura è registrata. La conservazione oltre il decennio è dovuta solo se un accertamento sul periodo d'imposta è già iniziato prima dello scadere del decimo anno e non è ancora definito a quella data (Cassazione, ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026); in tal caso si conserva fino alla definizione dell'accertamento (art. 22 D.P.R. 600/1973).

Base giuridica

Codice civile, art. 2220, comma 2: "Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti", dove "lo stesso periodo" è il decennio fissato dal comma 1. Ai fini IVA, D.P.R. 633/1972, art. 39, che rinvia espressamente al D.P.R. 600/1973, art. 22 (conservazione fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta). Il tetto dei dieci anni ai soli fini tributari è fissato dalla L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 8, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 219/2023: "L'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione". Le fatture elettroniche vanno poste in conservazione a norma secondo il D.M. 17 giugno 2014, che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici, con completamento del processo entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale.

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Libri contabili e bilanci d'esercizio 10 anni

Il termine decorre da

Dalla data dell'ultima registrazione effettuata sul libro o sul registro, non dalla data del singolo documento: il decennio si calcola quindi per libro e non per singola operazione. La conservazione oltre i dieci anni è dovuta solo se un accertamento sul periodo d'imposta è stato avviato prima della scadenza del decennio e non è ancora definito (Cassazione, ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026).

Base giuridica

Codice civile, art. 2220, comma 1: "Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione" (libro giornale, libro degli inventari, registri IVA). In ambito fiscale, D.P.R. 600/1973, art. 22: le scritture contabili obbligatorie vanno conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. L'obbligo stabilito a soli fini tributari non può comunque eccedere dieci anni (L. 212/2000, art. 8, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 219/2023). L'art. 2220, comma 3, c.c. ammette la conservazione mediante supporti informatici, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con i mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza tali supporti.

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Documenti delle retribuzioni 5 anni

Il termine decorre da

Cinque anni dalla data dell'ultima registrazione effettuata sul libro unico del lavoro.

Base giuridica

D.M. Ministero del Lavoro 9 luglio 2008, art. 6, comma 1: "Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare il libro unico del lavoro per la durata di cinque anni" dalla data dell'ultima registrazione. Il decreto è attuativo dell'art. 39 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008; il libro unico del lavoro (LUL) ha sostituito il libro paga e il libro matricola. Per i prospetti paga (L. 4/1953) non esiste un termine espresso di conservazione: la prassi consolidata si attesta su cinque anni, in linea con la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali (art. 3, commi 9 e 10, L. 335/1995), mentre per i crediti retributivi soggetti a prescrizione ordinaria può essere prudente estendere la conservazione a dieci anni (art. 2946 c.c.).

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Fascicoli personali dei dipendenti Non confermato

Perché questa riga è vuota

Il limite inferiore dell'intervallo (5 anni) non è stato confermato. La fonte citata dal ricercatore (adlabor.it, "Conservazione documentazione attinente al rapporto di lavoro") non menziona affatto il D.Lgs. 152/1997 art. 1 né alcun termine quinquennale dalla cessazione del rapporto: quella pagina conferma solo il dato dei 10 anni per la cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008). Il testo dell'art. 1, comma 8, del D.Lgs. 152/1997 recuperato da Normattiva impone di conservare le informazioni e la prova della trasmissione o ricezione, ma nella versione consultata non riporta il termine "cinque anni dalla conclusione del rapporto" che il ricercatore gli attribuisce. Non sono riuscito a confermare quel termine su una fonte autoritativa alternativa: Gazzetta Ufficiale (D.Lgs. 104/2022), circolare INL 4/2022, Altalex, Brocardi e cliclavoro sono risultati inaccessibili (404, 401 o redirect a login) o privi del passaggio. Il ricercatore stesso dichiarava confidenza "medium" e ammetteva che non esiste un termine unico di legge per il fascicolo personale. In più, il valore "5-10" è un intervallo non azionabile per uno strumento di compliance pubblico. Preferibile omettere la riga piuttosto che pubblicare un limite inferiore non verificato: un'azienda che cancellasse a 5 anni sulla base di un fondamento non confermato resterebbe scoperta rispetto alla prescrizione ordinaria decennale.

Dichiarazioni fiscali e documenti giustificativi 10 anni

Il termine decorre da

Dieci anni dall'emanazione, dalla formazione o dall'utilizzazione dell'atto o del documento; per le dichiarazioni, dalla data di presentazione. La conservazione ultradecennale è dovuta solo se l'accertamento sul periodo d'imposta è stato avviato prima del compimento del decimo anno e a quella data non è ancora definito (Cassazione, ordinanza n. 2927 del 10 febbraio 2026); l'Amministrazione finanziaria non può prolungare l'obbligo basandosi solo sui propri tempi procedurali.

Base giuridica

D.P.R. 600/1973, art. 22: le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione devono essere conservate "fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta", anche oltre il termine stabilito dall'art. 2220 c.c. Fino allo stesso termine vanno conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti. Limite massimo attuale: L. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 8, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 219/2023: "L'obbligo di conservazione di atti e documenti, incluse le scritture contabili, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione". Per riferimento, i termini di decadenza dell'accertamento sono il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, elevato al settimo anno in caso di dichiarazione omessa (art. 43 D.P.R. 600/1973).

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Contratti commerciali 10 anni

Il termine decorre da

Dieci anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), in pratica dalla cessazione del contratto o dall'ultima prestazione o dall'ultimo pagamento. Per la corrispondenza commerciale collegata al contratto, dalla data dell'ultima registrazione ai sensi dell'art. 2220 c.c.

Base giuridica

Nessuna norma impone espressamente un termine di conservazione per i contratti commerciali ordinari: il decennio è un termine difensivo, ricavato dal Codice civile, art. 2946 ("Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni"), letto insieme all'art. 2220 c.c., che impone la conservazione decennale della corrispondenza commerciale (lettere e telegrammi ricevuti e copie di quelli spediti). Il decennio è quindi lo standard prudenziale per poter provare il proprio diritto o difendersi da una pretesa. Vanno considerate a parte le prescrizioni brevi previste per fattispecie speciali (artt. 2947 e 2948 c.c.), che possono giustificare termini diversi.

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Estratti conto e documenti di pagamento 10 anni

Il termine decorre da

Dieci anni dalla data dell'operazione o dall'ultima registrazione contabile in cui il movimento è recepito. Il diritto del cliente nei confronti della banca ex art. 119, comma 4, TUB si misura invece a ritroso, sui dieci anni precedenti la richiesta.

Base giuridica

Per l'impresa che riceve gli estratti conto il termine deriva dal Codice civile, art. 2220: estratti conto e documentazione dei pagamenti sono documenti di supporto delle scritture contabili e vanno conservati per dieci anni; nello stesso senso il D.P.R. 600/1973, art. 22, che impone di conservare ordinatamente gli originali delle lettere e delle fatture ricevute. Sul versante bancario, il D.Lgs. 385/1993 (Testo unico bancario), art. 119, comma 4, riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: da questa norma la giurisprudenza e l'Arbitro Bancario Finanziario ricavano il confine decennale della documentazione ottenibile dalla banca (Cassazione n. 24641 del 13 settembre 2021 e n. 12178 del 22 giugno 2020, sull'applicabilità dell'art. 119 TUB agli estratti conto).

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Verificato il 7 agosto 2026 e corretto per quanto risulta dalla nostra ricerca a quella data. Le norme sulla conservazione cambiano e il termine per un singolo documento può dipendere dal tuo settore, dalle clausole del contratto o da una verifica fiscale ancora aperta. Considera questo strumento un punto di partenza e conferma con il tuo commercialista o avvocato prima di eliminare qualsiasi documento.

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